Elezioni Provinciali (ballottaggio) e Referendum 21 e 22 giugno 2009
Referendum: primo quesito
Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto
di modificazioni ed integrazioni successive, titolato "Approvazione
del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei Deputati", limitatamente alle seguenti parti:
art. 14-bis, comma 1: "I partiti o i gruppi politici organizzati
possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da
essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento
debbono essere reciproche.";
art. 14-bis, comma 2: "La dichiarazione di collegamento è effettuata
contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14.
Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste
aventi lo stesso contrassegno.";
art. 14-bis, comma 3, limitatamente alle parole: "I partiti o i
gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si
candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel
quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata
come unico capo della coalizione.";
art. 14-bis, comma 4, limitatamente alle parole "1, 2 e";
art. 14-bis, comma 5, limitatamente alle parole: "dei collegamenti
ammessi";
art. 18-bis, comma 2, limitatamente alle parole: "Nessuna
sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici
che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi
dell'art. 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici
di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in
occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con
contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'art. 14.";
art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: "alle coalizioni e";
art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: "non collegate";
art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: ", nonché per
ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della
coalizione";
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "delle liste collegate
appartenenti alla stessa coalizione";
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "di seguito, in linea
orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga";
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "delle coalizioni e";
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "non collegate";
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "di ciascuna
coalizione";
art. 83, comma 1, numero 2): "2) determina poi la cifra elettorale
nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla
somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che
compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale
nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la
coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il
maggior numero di voti validi espressi;";
art. 83, comma 1, numero 3), lettera a): "a) le coalizioni di liste
che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento
dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata
che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei
voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di
minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in
una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale
prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che
abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi
nella circoscrizione;";
art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole,
ovunque ricorrono: "non collegate";
art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole:
", nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la
percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul
piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi
ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche
riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni
comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare
tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno
il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione";
art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: "le
coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e";
art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole, ovunque
ricorrono: "coalizione di liste o";
art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: "coalizioni
di liste o";
art. 83, comma 1, numero 5), limitatamente alle parole: "la
coalizione di liste o";
art. 83, comma l, numero 6): "6) individua quindi, nell'ambito di
ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera
a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2
per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di
minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in
una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale
prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che
abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi
nella circoscrizione, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore
cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul
piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;";
art. 83, comma 1, numero 7): "7) qualora la verifica di cui al
numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna
coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra
elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale
fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre
elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero
6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4).
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte
frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra
elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale
quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta
il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle
liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori
resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano
conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di
quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al
numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai
sensi del numero 4);";
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: "varie
coalizioni di liste o";
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: "per
ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre
elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per
il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo
così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione
alle liste della coalizione medesima. Analogamente,";
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque
ricorrono: "coalizione di liste o";
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque
ricorrono: "coalizioni di liste o";
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: "coalizioni
o";
art. 83, comma 1, numero 9): "9) salvo quanto disposto dal comma 2,
l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole
circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna
coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di
ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre
elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il
numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai
sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto
dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la
cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione
per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente
così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a
ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti
decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono
attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale
circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.
Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati
in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero
dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso
negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista
che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità
di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia
ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con
le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i
seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa
li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro
ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano
ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei
quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali
liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano
le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è
attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente
non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento
alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle
operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da
cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle
circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti
decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono
conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni
nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di
attribuzione non utilizzate.";
art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: "la coalizione di liste
o";
art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: "coalizione di liste
o";
art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: "di tutte le liste
della coalizione o";
art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: "coalizioni di liste
e";
art. 83, comma 3, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono:
"coalizione di liste o";
art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: "coalizioni di liste
o";
art. 83, comma 4: "L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di
liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste
ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero
7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.";
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: "numero 6),";
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: "e 9)";
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: "coalizione di liste
o";
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: "coalizioni di liste
o";
art. 84, comma 3: "Qualora al termine delle operazioni di cui al
comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una
circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della
circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima
coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte
decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine
decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora
seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre
circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione
della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del
quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine
decrescente.";
art. 84, comma 4, limitatamente alle parole: "e 3";
art. 86, comma 2, limitatamente alle parole: ", 3"?

