Elezioni Provinciali (ballottaggio) e Referendum 21 e 22 giugno 2009
Referendum: secondo quesito
Volete voi che sia abrogato il Decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed
integrazioni successive, titolato "Testo unico delle leggi recanti
norme per l'elezione del Senato della Repubblica", limitatamente
alle seguenti parti:
art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: "di coalizione";
art. 9, comma 3, limitatamente alle parole: "Nessuna sottoscrizione
è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano
effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'art.
14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o
gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano
conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per
il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato
ai sensi dell'art. 14 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.";
art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: "alle
coalizioni e";
art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: "non
collegate";
art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: ", nonché,
per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della
coalizione";
art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "delle liste collegate
appartenenti alla stessa coalizione";
art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "di seguito, in linea
orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga";
art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "delle coalizioni e";
art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "non collegate";
art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "di ciascuna
coalizione";
art. 16, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: ".
Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna
coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali
circoscrizionali di tutte le liste che la compongono";
art. 16, comma 1, lettera b), numero 1): "1) le coalizioni di liste
che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento
dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata
che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei
voti validi espressi;";
art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole:
"non collegate";
art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole:
"nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno
superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul
piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi";
art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "le coalizioni di liste
e";
art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "coalizioni di liste
o";
art. 17, comma 1, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono:
"coalizione di liste o";
art. 17, comma 2, limitatamente alle parole: "la coalizione di liste
o";
art. 17, comma 3: "Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2
abbia dato esito positivo, l'ufficio elettorale regionale individua,
nell'àmbito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), le liste che
abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento
dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di
liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai
sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste,
divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste
ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi
del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di
coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto
dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra
elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per
il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente
così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a
ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime
divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti,
alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A
ciascuna lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero
2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1.";
art. 17, comma 4, limitatamente alle parole: "alla coalizione di
liste o";
art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono:
"coalizioni di liste o";
art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono:
"coalizione di liste o";
art. 17, comma 5, limitatamente alle parole: "alle coalizioni di
liste e";
art. 17, comma 6: "Per ciascuna coalizione l'ufficio procede al
riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale
fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre
elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), per il numero dei
seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene
conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto.
Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista
per quest'ultimo quoziente. La parte intera del risultato così
ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna
lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime
divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di
resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale
circoscrizionale.";
art. 17, comma 8: "Qualora una lista abbia esaurito il numero dei
candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi
possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio
elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente parte della
medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore
parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un
ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte
decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.";
art. 17-bis, limitatamente alle parole: "e 6";
art. 19, comma 2: "Qualora la lista abbia esaurito il numero dei
candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi
possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è
attribuito, nell'ambito della stessa circoscrizione, ai sensi
dell'articolo 17, comma 8.

