Dal 01.01.2014 è entrato in vigore il nuovo tributo sui rifiuti denominato TARI - Tassa Rifiuti, finalizzato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Il presupposto impositivo del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Sono comunque escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, purché non operative, e le aree comuni condominiali che non sono detenute o occupate in via esclusiva.
La tassa è un prelievo di natura tributaria ed è corrisposta in base a tariffa, commisurata ad anno solare e coincidenti con un'autonoma obbligazione tributaria.
Allegato Autodichiarazione attività commerciali - emergenza COVID-19
La tassa, destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati al recupero, si applica sulla base di criteri simili a quelli della preesistente tariffa.
E’ dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.
Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
In caso di utilizzi temporanei, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
In caso di utilizzi temporanei superiori a sei mesi, che si esauriscono comunque prima del termine dell'anno solare in cui hanno avuto ovvero, nel caso in cui l'alloggio sia affittato senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel comune o comunque, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto tenuto al pagamento, l'obbligo di corrispondere la Tari è del proprietario dell'alloggio o del titolare dei diritti reali minori.
La base imponibile è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree tassabili, facendo riferimento alle superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
La Tari viene corrisposta in base ad una tariffa, commisurata ad anno solare, composta da una quota fissa ed una quota variabile ed articolata in due fasce d’utenza: utenza domestica e non domestica.
Modalità di calcolo per le utenze domestiche
Il calcolo della tassa avviene, in base al numero dei componenti del nucleo familiare (o dei soggetti domiciliati) ed alla superficie dei locali tassabili.
Modalità di calcolo per le utenze non domestiche
Il calcolo della tassa, avviene in base alla superficie dei locali e delle aree tassabili che vengono classificate in una delle 30 categorie previste dal D.Lgs. n. 158 del 27/04/1999 (c.d. metodo normalizzato) in relazione alla prevalente destinazione d’uso.
I comuni approvano il piano finanziario che individua gli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e il costo complessivo del servizio stesso.
Il predetto piano finanziario comprende:
- a) il programma degli interventi necessari;
- b) il piano finanziario degli investimenti;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie;
e deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
- a) il modello gestionale ed organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) con riferimento al piano dell’anno precedente, l’indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
Sulla base del piano finanziario l’ente locale determina le tariffe per la componente sui rifiuti, destinate a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati al recupero.
Sulla tassa viene inoltre applicato il tributo provinciale, per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, nella misura deliberata annualmente dalla Provincia.
In allegato:
Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 15/06/2020 - Tari 2020: conferma tariffe 2019;
Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 28/03/2019 - Approvazione piano finanziario;
Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 28/03/2019 - Approvazione tariffe anno 2019;
Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/04/2021- Approvazione tariffe anno 2021;
Delibera di Consiglio Comunale N. 16 DEL 26/05/2022 Approvazione tariffe anno 2022;
Delibera di Consiglio Comunale N. 18 DEL 21/04/2023 Approvazione tariffe anno 2023;
La tassa sui rifiuti è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali od aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso e suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.
Gli occupanti sono tenuti a presentare la denuncia di inizio occupazione/conduzione o variazione di locali ed aree, entro il 30/06 successivo all’inizio dell’occupazione all’ufficio Tributi.
In caso di utilizzo comune di un fabbricato o di un'area, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
La denuncia originaria o di variazione deve contenere:
- a) per le persone fisiche: l’indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi dei componenti del nucleo familiare o della convivenza che occupano o detengono l’immobile, dei loro eventuali rappresentanti legali e della relativa residenza.
Scarica denuncia persone fisiche
- b) per le persone giuridiche: della denominazione nonché della sede legale e dei dati fiscali del legale rappresentante.
Scarica denuncia persone giuridiche
deve altresì obbligatoriamente indicare:
- i dati catastali anche delle eventuali pertinenze;
- l’ubicazione dell’unità occupata con il numero civico e l’eventuale interno, ove esistente;
- la superficie e la destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati;
- la data di inizio o di variazione dell’occupazione o detenzione;
- la sottoscrizione del dichiarante.
La denuncia sarà valida anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento alla tariffa rimangono invariate, in caso contrario, sarà necessario presentare una denuncia di variazione entro 60 giorni dal momento in cui la variazione stessa si è verificata.
Ai fini della dichiarazione relativa alla Tari, restano ferme le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
Modalità di presentazione
La dichiarazione di occupazione, variazione o cessazione può essere depositata presso l’ufficio tributi.
In caso di spedizione, anche mediante PEC, la comunicazione si considera presentata nel medesimo giorno di spedizione.
Cessazione dell'occupazione
La denuncia di cessazione dell'occupazione dei locali o delle aree scoperte deve essere presentata entro 60 giorni dalla cessazione stessa.
In tal caso si ha diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa relativa alla restante parte dell'anno, a partire dal primo giorno del mese successivo al verificarsi della cessazione.
In caso di ritardata denuncia di cessazione, per il rimborso anche parziale della tariffa, si prenderà a riferimento la data di presentazione della comunicazione. In tal caso l'obbligazione tariffaria non si protrae oltre la data indicata quando l'utente comprova di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali o dell'area oltre la data indicata. In carenza di tale dimostrazione l'obbligazione tariffaria cessa dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tariffaria per effetto di un subentro o per azioni di recupero di imposta evasa.
In caso di decesso del contribuente gli eredi sono tenuti a presentare la dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso stesso.
Scarica denuncia persone fisiche
Scarica denuncia persone giuridiche
Oneri del proprietario
In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
In caso di utilizzi temporanei superiori a 6 mesi che si esauriscono comunque prima del termine dell’anno solare in cui hanno avuto inizio, ovvero nel caso in cui l’alloggio sia affittato senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, o comunque nel caso in cui per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare l'occupante, l’obbligo di corrispondere la Tariffa é del proprietario dell’alloggio o del titolare dei diritti reali minori.
Con l'approvazione del regolamento comunale sono state introdotte le seguenti agevolazioni/riduzioni:
- Art. 15 Riduzioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata
- Art. 16 Riduzioni alle utenze non domestiche per avvio al riciclo
- Art. 17 Esclusioni e riduzioni della superficie imponibile per produzioni non conferibili al pubblico servizio
- Art. 18 Riduzioni delle tariffe per particolari condizioni di uso
- Art. 19 Riduzioni tariffarie per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 20 Esenzioni, agevolazioni e interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio socioeconomico
- Art. 21 Agevolazioni anti spreco
Per quanto attiene il Disciplinare comunale per il compostaggio domestico e non domestico dei rifiuti solidi organici, con il quale sono regolamentate tutte le relative attività di attivazione, controllo e monitoraggio, si fa rinvio al vigente Regolamento Comunale per la disciplina del servizio rifiuti .
Documentazione
All.A contratto di affidamento e regolamento d'uso della compostiera
All. B adesione al progetto per la diffusione del compostaggio domestico
ì ALL. D verbale verifica per compostaggio domestico
deliberazione del consiglio comunale n. 60 del 19/12/2019
Riduzione per le utenze non domestiche
La parte variabile della tariffa è ridotta, ordinariamente nella misura massima del 60%, per le utenze non domestiche che dimostrano di avviare a recupero rifiuti urbani e/o assimilati mediante la presentazione dei relativi formulario MUD.
La documentazione giustificativa, relativa alla situazione dell'anno precedente, deve essere prodotta allo sportello TARI entro il 30 maggio di ciascun anno ed avrà effetto dal primo gennaio dell'anno di presentazione della documentazione stessa.
Per l'anno 2023 il versamento della tassa, in base ai modelli F24 di pagamento inviati dal Comune di Offida, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici d'incasso e pagamento interbancari e postali, osserverà le seguenti scadenze:
- 1^ rata: 31 luglio 2023
- 2^ rata: 31 ottobre 2023
- 3^ rata: 16 dicembre 2023
Il pagamento dell'annualità può anche essere compiuto in soluzione unica entro la scadenza della prima rata, fatto salvo eventuale conguaglio.
Istruzioni e modello F24
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 45/E del 24.04.2014 ha ridenominato i vecchi codici tributo nel seguente modo:
- 3944 - Tari - Tassa sui rifiuti - art. 1 comma 639 L. 147/2013
- 3945 - Tari - Tassa sui rifiuti - art. 1 comma 639 L. 147/2013 - Interessi
- 3946 - Tari - Tassa sui rifiuti - art. 1 comma 639 L. 147/2013 - Sanzioni
Il modello di pagamento deve inoltre indicare il seguente codice catastale comunale: G005
Modalità di pagamento per i residenti all'estero
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, possono pagare la quota d'imposta dovuta al Comune mediante bonifico bancario a favore di:
Banca: INTESA SANPAOLO - Filiale: Offida (Piazza del Popolo 63073 Offida) |
IBAN: IT93 D030 6969 6200 0000 0046 607 |
BIC/SWIFT: BCITITMM |
Nel bonifico dovranno essere indicati:
|
Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo alla Tari ad un comune diverso da quello destinatario della tassa, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente.
Nella comunicazione il contribuente deve indicare:
- gli estremi del versamento;
- l'importo versato;
- i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento;
- il Comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.
L'importo minimo fino a concorrenza del quale il versamento non è dovuto è fissato nella misura di € 5,00.
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro:
- per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi;
- per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.
Rimborso e Compensazione
Il rimborso delle somme versate e non dovute può essere richiesto mediante apposita
istanza entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
L'ufficio provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Su richiesta dell'interessato, in sostituzione al rimborso, è possibile compensare le somme a credito con quelle a debito purchè sempre relative alla tariffa sui rifiuti.
La somma a rimborso è comprensiva del tasso di interesse legale, maturato giorno per giorno dalla data dell'avvenuto pagamento.
Non si fa luogo al rimborso qualora l'entità del maggiore pagamento non sia superiore ad € 12,00.
Rateazione
Nel caso di versamenti relativi ad atti impositivi regolarmente notificati, il pagamento può essere effettuato in forma rateale.
modulo richiesta rateizzazione
La rateazione può essere concessa, nel rispetto del regolamento comunale , anche per gli avvisi di accertamento.
I contribuenti che omettono od eseguono parzialmente il pagamento dovuto possono regolarizzare spontaneamente la violazione commessa a condizione che la medesima non sia già stata contestata o comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento.
L'importo da versare deve comprendere anche l'ammontare della sanzione e degli interessi maturati così determinati:
Sanzione
- a) 0,1% giornaliero dell'importo dovuto se il versamento è eseguito entro 14 giorni dalla scadenza;
- b) 1,5% dell'importo dovuto se il versamento è eseguito tra il 15esimo ed il 30esimo giorno dalla scadenza;
- c) 1,67% dell'importo dovuto se il versamento è eseguito tra il 31esimo giorno ed il 90esimo giorni dalla scadenza;
- d) 3,75% dell'importo dovuto se il versamento è eseguito entro un anno dall'omissione o dall'errore (e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta in cui la violazione o l'errore è stato commesso);
- e) 4,28% dell'importo dovuto se il versamento è eseguito entro due anni dalla violazione;
- f) 5% dell'importo dovuto se il versamento è eseguito oltre due anni dalla violazione.
Interessi
- Dal 01.01.2020 il saggio degli interessi legali è fissato allo 0,05%.
- Dal 01.01.2019 al 31.12.2019 il tasso d'interesse legale è stato fissato allo 0,8%.
- Dal 01.01.2018 al 31.12.2018 gli interessi sono calcolati al tasso legale dello 0,3%.
- Dal 01.01.2017 al 31.12.2017 gli interessi sono calcolati al tasso legale dello 0,1%.
- Dal 01.01.2016 al 31.12.2016 gli interessi sono calcolati al tasso legale dello 0,2%.
- Dal 01.01.2015 al 31.12.2015 gli interessi sono calcolati al tasso legale dello 0,5%.
Gli interessi devono essere computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito.
Il Gestore del servizio provvede a svolgere le attività necessarie per la corretta applicazione della tariffa e, nell'esercizio di detta attività, effettua verifiche e controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.
In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia ha facoltà di:
- rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito a esibire o trasmettere atti e documenti (es. contratti e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio), comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree occupati, a comparire di persona per fornire chiarimenti ed a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- qualora sia necessario verificare all’interno delle unità immobiliari elementi rilevanti per l’applicazione della tariffa, previo consenso dell'interessato, il personale deputato a compiere la rilevazione delle superfici tariffabili, munito di tesserino di riconoscimento, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e delle misure delle superfici;
- utilizzare atti e banche dati legittimamente in possesso;
- richiedere a uffici pubblici o ad enti pubblici anche economici dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle maggiori somme sarà compiuto sulla base di presunzioni semplici come previsto dall'art. 2729 del Codice Civile.
Sanzioni
- a) per il parziale, ridotto od omesso versamento si applica la sanzione pari al 30% dell'importo non versato;
- b) per l'omessa presentazione della denuncia di occupazione o variazione si applica la sanzione dal 100% al 200% dell'importo non versato, con un minimo di € 50,00.
- c) per l'infedele denuncia di occupazione o variazione si applica la sanzione dal 50% al 100% dell'importo non versato, con un minimo di € 50,00.
- d) per la mancata, incompleta o infedele risposta a questionari o richieste dati entro 60 giorni dalla notifica degli stessi, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
Le sanzioni sono ridotte ad 1/3 se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo (se dovuto), della sanzione ridotta e degli interessi.
Le sanzioni sono irrogate sino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla commessa violazione.
Il contribuente può avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato da specifico regolamento comunale delle entrate tributarie .
Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti da soggetti che occupano temporaneamente (meno di 183 giorni l'anno), con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, la tariffa sui rifiuti ed i servizi è applicata in base ad una tariffa giornaliera.
La tariffa giornaliera è determinata:
- in base alla tariffa annuale deliberata dal Comune: per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per i giorni di occupazione e con riferimento alla tariffa applicata per la specifica attività insediata;
- applicando un coefficiente di maggiorazione pari al 50%.
Viene fissato un minimo di € 5,00 ad evento, senza applicazione di alcuna riduzione e/o agevolazione.
L'obbligo della dichiarazione può essere assolto con la richiesta dell'autorizzazione di occupazione temporanea di spazi o aree pubbliche ovvero, in mancanza di tale autorizzazione, mediante versamento diretto al Comune di Offida
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
Sono pertanto considerate esenti, se produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili, le porzioni di superfici:
- delle aree di produzione dove vi sia la presenza di macchinari, attrezzature e simili che realizzano in via diretta la produzione del rifiuto speciale;
purchè funzionalmente ed esclusivamente connessi con i locali produttivi di rifiuti speciali ed ove sia provato che la loro destinazione d'uso determina la produzione anche su tali superfici di rifiuti speciali non assimilabili.
In ogni caso, sono invece assoggettate al tributo le aree dei magazzini destinati allo stoccaggio e al deposito di prodotti finiti destinati alla commercializzazione o di semilavorati destinati alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali e, in ogni caso, le superfici in cui vi è la presenza di persone.
Per usufruire dell'esenzione sarà necessario:
presentare apposita denuncia indicando il ramo di attività svolta e specificando, in modo dettagliato ed analitico, le superfici di formazione dei rifiuti speciali non assimilati;
- allegare alla denuncia idonea documentazione diretta a dimostrare la continua e prevalente produzione di rifiuti speciali non assimilati ed il loro trattamento in conformità alla normativa vigente (ad es: copia dei contratti di smaltimento, formulari ecc.).
L'esenzione ha effetto dalla data di presentazione della citata documentazione.
Riduzione forfetaria
Nel caso in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superficie dove si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, la loro individuazione è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie del locale (o area scoperta), la seguente percentuale di abbattimento: 40%
Per la distribuzione dei sacchetti rivolgiti all’Ufficio Ambiente, presso la sede municipale, 2°PIANO
- telefono: 0736-888750
- mail: commercioambiente@comune.offida.ap.it
nei giorni:
- LUNEDI’ dalle ore 9.00 alle ore 13.00
- MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30
per la consegna dei mastelli rivolgiti all’Ufficio Ambiente e fissa un appuntamento telefonico per concordare giorno ed ora del ritiro. presso la Sede Municipale, 2° PIANO
- telefono: 0736-888750
- mail: commercioambiente@comune.offida.ap.it
RITITO INGOMBRANTI / RAEE / POTATURE
Per informazioni e prenotazioni del ritiro Ingombranti, RAEE, potature, a domicilio, 1° mercoledì del mese, rivolgiti all’Ufficio Ambiente:
- telefono 0736/888750
- mail: commercioambiente@comune.offida.ap.it
oppure puoi recarti presso la RICICLERIA COMUNALE sita in C.da Tesino nei seguenti giorni ed orari: dal 1° ottobre al 31 maggio
- martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00
- sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00
dal 1° giugno a 30 settembre
- martedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00
- sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00
CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO ISOLA ECOLOGICA VIDEOSERVEGLIATA SITA IN VIA T. CASTELLI
Si ricorda agli utenti che l’accesso all’isola ecologica (videosorvegliata) è consentito solo alle utenze domestiche e commerciali rispettando rigorosamente le norme attinenti le modalità di conferimento dei rifiuti (solo negli appositi cassonetti e non depositi a terra) e tipologia degli stessi (non conferire rifiuti ingombranti di qualsiasi dimensione, raee di grande dimensione (es. computer, aspirapolvere , ecc..)
P.S. i contravventori saranno sanzionati secondo la vigente normativa in materia
leggi il Regolamento per la disciplina del servizio rifiuti (collegamento)
Scarica il calendario e i servizi del Comune (collegamento)
Per saperne di più scarica la APP PicenAmbiente 2.0 e, con un semplice clic, troverai:
- Tutte le informazioni, il calendario e i servizi del Comune e/o della zona di tuo interesse
- L'Ecobolario, la guida ad una Raccolta Differenziata di Qualità
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- Un servizio di news con tutti gli aggiornamenti e le info del tuo Comune e di PicenAmbiente S.p.A
Grazie alla nuova APP PicenAmbiente 2.0, avrai sempre disponibili sul tuo smartphone tutte le informazioni sui servizi PicenAmbiente S.p.A
Inoltre, se sei utente con servizio di raccolta Porta a Porta 2.0, potrai monitorare l'andamento della tua Raccolta Differenziata ogni volta che vorrai.
A chi rivolgersi
Ufficio Tributi
Corso Serpente Aureo 66 - Offida (piano secondo)
Apertura il martedÍ e giovedÍ dalle ore 10.00 alle ore 13.00
(durante i mesi estivi l'orario potrebbe subire delle modifiche)
Telefono: 0736 888731
Fax: 0736 889648
Mail: tributi@comune.offida.ap.it
Responsabile Ufficio Tributi
Dott. Riccardo Tarquini