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Fondo per inquilini morosi incolpevoli

Fondo per la morosità incolpevole per prevenire gli sfratti, destinato alla concessione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli.

Data :

26 febbraio 2024

Fondo per inquilini morosi incolpevoli
Municipium

Descrizione

Si rende noto che per l’anno 2024, pur non essendo state previste risorse statali, vista la disponibilità di fondi assegnati negli anni precedenti alla Regione Marche, il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli è stato comunque attivato.
Il Fondo per la morosità incolpevole è stato ideato per fronteggiare le situazioni di maggiore disagio abitativo e prevenire gli sfratti ed è destinato alla concessione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli.
La morosità incolpevole si verifica per sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. A dimostrazione della incolpevolezza della morosità, l'interessato dovrà dimostrare la regolarità nei pagamenti degli affitti negli anni precedenti all'insorgere della riduzione della capacità reddituale, anche qualora il contratto di locazione sia stato stipulato per un alloggio ubicato in comune diverso da quello di attuale residenza.
I Comuni, nel consentire l'accesso ai contributi nei limiti delle risorse assegnate, verificano che per il richiedente ovvero all'interno del nucleo familiare, destinatario della intimazione di sfratto per morosità incolpevole alla data di presentazione della domanda, si siano verificate le condizioni di perdita o consistente riduzione della capacità reddituale (art. 2 comma 1 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio2016).
 
A titolo esemplificativo e non esaustivo le condizioni possono essere dovute (art. 2 comma 2 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016) a:
  • Perdita di lavoro per licenziamento; 
  • Accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
  • Cassa integrazione ordinaria e straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; 
  • Cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; 
  • Mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico; 
  • Malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo o la necessità dell'impegno di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
Il Comune verifica inoltre che il richiedente (art. 3 commi 1 e 2 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016):
  1. abbia un reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00;
  2. sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
  3. sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (ad esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risieda nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
  4. abbia cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, possieda un regolare titolo di soggiorno;
  5. non sia titolare, come tutti gli altri componenti del nucleo familiare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare.
 
Restano ferme le cause di incompatibilità, stabilite dalla normativa statale, dei contributi di cui al Fondo la per morosità incolpevole con altre forme di sussidio pubblico.
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per beneficiare del contributo, possono presentare richiesta di accesso al fondo presentando apposita istanza presso il Comune Ufficio Servizi alla Persona, via G. Vannicola nr. 5, entro la data del 31/07/2024.
 
Per ogni informazione tel. 0736888710.

 

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